Lawyer on life : vita da avvocato 4.0

La pandemia ha totalmente cambiato ogni nostra abitudine di vita personale e professionale.

Come in ogni cambiamento invece che resistere è importante cogliere l’opportunità

Il mio lavoro è totalmente cambiato : è una questione di sopravvivenza. La professione dell’avvocato penalista non può svolgersi in “smart working”, ma nell’esercizio della attività difensiva si può usare la tecnologia ricordando il dovere di garantire la protezione dei dati personali.

questi sono i temi del webinar del 24 febbraio 2021, accreditato dall’Ordine degli avvocati di Perugia con il patrocinio di UNIDPO .

https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/news/lawyer-onlife-vita-da-avvocati-4-0/

PLEASE STOP #ENDVIOLENCE AGAINST WOMEN

25 novembre 2019 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

A CHE PUNTO SIAMO?

Le novità legislative

E’ in vigore dal mese di agosto l’ultima legge n. 69/2019 ormai nota come CODICE ROSSO che ha il fine di rendere rapido ed efficace l’intervento penalistico per garantire la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. E’ un provvedimento sollecitato a gran voce per gestire la “chiassosa visibilità” della violenza di genere, soprattutto dopo la sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo (CourEdH Talpis 2 marzo 2017). I Giudici della Corte dei diritti umani hanno, tra l’altro, sottolineato “gli atteggiamenti socio culturali di tolleranza nei confronti della violenza domestica”, come in precedenza emerso dal rapporto ONU (Cedaw 2011) in cui il Relatore speciale delle Nazioni unite aveva riscontrato l’esistenza di stereotipi sessisti nei mass media italiani e nel settore pubblicitario e da qui, l’esortazione ad intervenire .

Fermare la violenza non è solo una questione di leggi

L’Italia, come ogni altro Stato che ha ratificato la Convenzione contro la violenza di genere, riconosce “il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza sia nella vita pubblica che privata” e si è impegnata ad “adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare” questo diritto (art. 1 COE N. 210, Istanbul 2011).

E’ chiaro che non è solo una questione di leggi, ma ciò che conta è la volontà di scegliere ed utilizzare ogni tipo di “misura utile”.

Il sistema normativo è “ottimo e abbondante” dato che le norme interne vengono integrate e coordinate con quelle europee. E’ necessario, invece, puntare sulla prevenzione e sul cambiamento culturale e sostenere la crescita personale e la preparazione professionale di tutti noi che viviamo in una società dove “portare rispetto” verso l’altro è ormai un atteggiamento raro.

L’importante ruolo della stampa

La Convenzione di Istanbul sul contrasto alla violenza di genere affida alla stampa un ruolo fondamentale formulando da un lato, l’appello ad attuare politiche di educazione ed istruzione e dall’altro, un vero e proprio ordine di promuovere campagne e programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza … delle varie forme di manifestazioni di tutte le forme di violenza … e delle loro conseguenze sui bambini (art. 13 COE).

Nell’ attività di contrasto alla violenza di genere possiamo incominciare proprio dalla responsabilità della stampa, non tanto per quello che fa, ma per quello che potrebbe, anzi dovrebbe fare.

La (nuova) protezione del dato personale

La cronaca di questi giorni mantiene in prima pagina gli episodi di violenze varie sino alla uccisione di donne (e talvolta di figli) da parte di persone conosciute o facenti parte della famiglia.

E’ pur vero che nella esposizione della notizia di cronaca accade che sulla “riservatezza” della vittima prevalga la volontà di pubblicare tutta una serie di dettagli ed informazioni per soddisfare la curiosità dei lettori o del pubblico in senso lato.

Come insegna anche la Corte di Strasburgo lo “scopo di aumentare le vendite del giornale” non può essere considerato “un contributo ad un dibattito di interesse generale della società” (CourEdH Brink c. Lituania 25.11.2008).

A ciò si aggiunga che la pubblicazione – attraverso i mezzi di comunicazione di massa – di informazioni personali sulla persona offesa dai delitti sessuali (quali le generalità o le immagini) esige il suo consenso, altrimenti concretizza una attività illecita sanzionata dall’art. 734 bis del codice penale.

Non finisce qui!

Come è noto il valore del dato personale ha ricevuto dal maggio 2018 una efficace tutela derivante dal Regolamento UE n. 2016/679 che rappresenta nuovo strumento di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Sotto il profilo che qui interessa, l’azione di armonizzazione con il Codice privacy ha portato alla nuova redazione del Titolo XII Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (art. 136 e 137 D.lgs. 196/2003)

Ne consegue che la redazione della notizia di cronaca deve tener conto del Codice privacy e deve essere resa nota nel pieno rispetto delle “Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’ esercizio dell’attività giornalistica” precisate nella Delibera del Garante Privacy del 29.11.2018 (G.U. 4.01.2019).


In sostanza la PROTEZIONE della vittima vulnerabile comporta anche la PROTEZIONE DEL DATO PERSONALE , con conseguente trattamento esclusivamente in modo lecito delle informazioni che la riguardano.

L’osservanza da parte della stampa del preciso puzzle normativo consente di evitare una “vittimizzazione secondaria” che anche a causa della indicizzazione potrebbe provocare dei danni gravi e permanenti.

Si pensi anche alla reiterazione del dramma dei figli delle vittime, che una volta cresciuti si potrebbero trovare davanti a resoconti di cronaca, eccessivi nelle informazioni e nella descrizione di dettagli.

In sintesi, non è una questione di leggi, ma di rispetto della persona.

Il rispetto

Il rispetto non sta scritto nelle leggi, ma di certo nei cromosomi del nostro DNA. Il rispetto è quell’atteggiamento che nasce dalla consapevolezza del valore di qualcosa o di qualcuno, rectius dell’essere umano. “Respectus” è quel “respicere”, quel “guardare indietro” mentre si procede , mentre l’attenzione è tutta diretta in avanti; è quel momento di dubbio, di ricerca, di riflessione che porta a fermarsi un attimo. Ecco, quella spontanea volontà di voltarsi interiormente e di fermarsi davanti alla sacralità dell’essere umano.

I risultati delle statistiche

I dati del rapporto EURES 2019 sono significativi. Sono aumentate le percentuali che riguardano la violenza assistita, la gravita dei reati e delle lesioni provocate, il rischio di vita e l’efferatezza e crudeltà delle azioni. E’ diventato più agevole riconoscere le forme di violenza psicologica e dunque contenerle, mentre sono affiorate le gravi ipotesi di violenza economica. Gli atti di violenza fisica e quella sessuale sono nettamente accresciuti. In particolare, colpisce la efferatezza dei recenti casi di uccisione di donne da parte del loro (ex)compagno di vita dove oltre che provocare la morte della donne si infierisce sul corpo con il fuoco. L’uso del fuoco è simbolico e la storia ne è testimone.

La società civile

Vivere liberi dalla violenza sia nella vita pubblica che privata” è il diritto di ciascuno di noi e ognuno di noi ha la responsabilità di garantirlo e tutelarlo: dal magistrato all’avvocato, insieme alle forze dell’ordine e al giornalista, dal vicino di casa e parente all’insegnante dentro e fuori la scuola di ogni livello, dal collega al superiore, dal cittadino allo straniero.

Siamo tutti pezzi del puzzle della società civile e con ogni nostro gesto possiamo contribuire a creare “le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio culturali” e vigilare “affinché CULTURA, USI, COSTUMI, RELIGIONE, TRADIZIONE e c.d. “ONORE” non possano essere utilizzati per giustificare la violenza”.

#PLEASE STOP         #ENDVIOLENCE AGAINST WOMEN #TAKEACTION

consapevolezza del nostro valore

Ho apprezzato l’articolo di Nicola Fabiano sul tema del diritto alla protezione dei dati personali. L’autore offre una importante riflessione invitando ad individuare lo starting-point della tutela del diritto fondamentale.

Dalla Sua prospettiva arriva una domanda : davvero è sufficiente solo la legge o forse c’é di più? C’è di più!

Sicuramente ancor prima della legge c’è il riconoscimento del VALORE del “bene” da proteggere.

il FATTORE UMANO viene considerato un rischio, ma la CONSAPEVOLEZZA è il requisito vincente

Solo la consapevolezza del VALORE della nostra identità ci consentirà “governare” il “nuovo mondo” fatto di tecnologia, di intelligenza artificiale, di profilazione e app alla moda

https://www.nicfab.it/protezione-dei-dati-personali-privacy-qual-lo-starting-point/

DONNE – CULTURA -SOCIETA’

Mi occupo di violenza sulle donne ancor prima che venissero coniati i termini FEMMINICIDIO – VIOLENZA dI GENERE e simili.

Gli anni passano veloci, la società evolve, l’ intelligenza artificiale e l’algoritmo automatizzano le nostre scelte. In questo continuo e costante cambiamento che porta anche alla evoluzione culturale rimane ,tuttavia, immutato il mancato rispetto per la figura femminile. Le statistiche del 2019 indicano delle cifre, ma dietro ogni numero c’è il nome di una donna che ha subito violenza.

Ho ritrovato una mia intervista di 2 anni fa, che rileggo volentieri … e continuo a pensare che LE LEGGI NON BASTANO

https://www.ilvasodipandora.org/violenza-sulle-donne-le-leggi-non-bastano-non-cambia-la-societa-intervista-allavvocata-antonietta-confalonieri/

GDPR & PRIVACY: consapevolezza e opportunità.

E’ il libro di Nicola Fabiano Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati di San Marino.

Sono stata invitata alla presentazione che Privacy Italia ha organizzato presso la Sala del Refettorio del Palazzo San Macuto a Roma.

Parteciperanno al dibattito rappresentanti delle istituzioni ed esperti in un momento significativo per l’intero settore: ad un anno dall’entrata in vigore del GDPR e pochi giorni dopo la nomina del nuovo Collegio del Garante, ma con uno sguardo al futuro tecnologico ed alla evoluzione della cornice normativa tra diritti della persona, mercato e dinamiche internazionali.

Come quando si va al cinema, ho letto il libro prima di sentirlo raccontare da altri.

Perché leggere questo libro, che si apre con la Prefazione di Giovanni Buttarelli, Garante Europeo per la protezione dei dati personali (EDPS).

Per interesse? per curiosità? E’ probabile. E’ sicuramente plausibile che la monografia venga apprezzata per lo stile, per i contenuti, per l’innovazione.

Val la pena di dire subito che è un libro per tutti, perché consente una lettura in cui gli esperti della materia ritrovano certezze, mentre i neofiti ricevono rassicurazioni.

L’Autore propone un’analisi ragionata delle novità normative. Dalle statistiche pubblicate in occasione del primo compleanno del GDPR si evince che in Italia solo il 17 % delle persone sa di che cosa si tratta e il 49 % ne ha sentito parlare. Bene, le osservazioni e informazioni di Nicola Fabiano sembrano voler raggiungere anche quel rimanente 34% di persone rimaste all’oscuro, ignare della normativa ed essenzialmente inconsapevoli del valore della propria identità.

E’ una sorta di manuale che porta a trasformare l’ansia da prestazione per la compliance al GDPR nella sicurezza che ogni cambiamento genera opportunità e vantaggi.

LO STILE

Il nuovo lavoro monografico di Nicola Fabiano non si palesa, come si è soliti dire, come la sua ultima “fatica”, anzi le parole mostrano una costante determinazione nel voler guidare il lettore nel “meraviglioso mondo” di servizi tecnologici, conoscendone, però, le regole, svelandone i segreti e trasmettendo le strategie vincenti.

E’ un testo di alto livello scientifico, senza che il lettore ne avverta il peso sentendosi “inadeguato”. Al contrario chi legge viene attratto e coinvolto nella conoscenza oppure trova conferme del proprio sapere personale. Uno stile discorsivo che consente di assorbire con facilità anche le nozioni più tecniche.

E’ un libro ricco di domande, ma soprattutto di risposte. Prima fra tutte, quella conclusiva DOVE STIAMO ANDANDO: “c’è la necessità di parlare di ETICA. Oggigiorno, ancora non c’è una matura coscienza etica che costituisca il fondamento per un approccio corretto e consapevole della dignità umana. È necessario, quindi, che si lavori per consolidare e accrescere una vera consapevolezza del valore della persona e dell’intera sfera di ciascun individuo in modo che non venga mai svilita la dignità umana.”

I CONTENUTI

Capitolo dopo capitolo, Nicola Fabiano accende la luce della consapevolezza sui diritti e doveri che abbiamo sotto gli occhi, dei quali, però, percepiamo solo alcuni profili.

Con estrema “leggerezza” (“che non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto” come ha insegnato Italo Calvino), l’Autore conduce la mente del lettore nel contesto europeo della tutela dei diritti, spaziando dalla Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona, alla CEDU e la Convenzione 108/81, richiamando le diverse direttive (e-privacy) o proposte di direttive per poi contestualizzare i concetti nella cornice giuridica italiana.

Il libro si apre con la valutazione della rivoluzione culturale innescata dal Regolamento Europeo costruita sull’assioma per cui PRIVACY e DATA PROTECTION “non sono sinonimi” e contestualmente esiste una profonda differenza tra Privacy e SICUREZZA: “la protezione di dati personali include anche la sicurezza, ma non è vero il contrario.”

In uno dei paragrafi successivi viene evidenziata l’importanza del fatto che la protezione del dato si realizzi sin dalla progettazione e con modalità di impostazione predefinita, come richiesto per tutti i Paesi menbri dell’Unione Europea.

Ed ancora, viene accuratamente illustrata l’essenza della c.d. accountability, perno sul quale poggia il sistema introdotto dal Regolamento Europeo; nozione che, invece, rappresenta una novità nel nostro ordinamento giuridico. Un concetto difficile da assimilare nella nostra società, dove sinora il singolo era abituato a muoversi secondo un modello che può essere parafrasato con lo slogan “dimmi cosa devo fare e io lo faccio”.

Segue il delicato tema del trasferimento dei dati verso i paesi terzi, che sembrerebbe un concetto astratto, nella realtà è invece un’ipotesi semplice basti pensare alla scelta di un servizio cloud offerto da una azienda con sede fuori dall’Europa.

Il fulcro del lavoro scientifico va individuato nell’ analisi tesa ad evidenziare il VALORE del DATO PERSONALE.

Come è possibile percepire il VALORE del dato? L’Autore parte dall’assioma che il dato personale costituisce un valore assoluto, e di seguito offre un paragone che consente l’immediata percezione del concetto: “quale valore attribuiamo alla vita umana? Riteniamo che la vita sia un valore assoluto e inviolabile perché è la sua stessa natura che ci permette di affermarlo. Si tratta di un elemento otologico, la vita è un valore. Allo stesso modo il dato si riferisce a informazioni personalissime di una persona fisica e va considerato un valore ontologicamente assoluto.

Gli esempi per dimostrare il valore del dato personale sono numerosi, l’ultimo dei quali arriva proprio dal social network più famoso. Nella seconda metà di giugno, la cronaca ha riportato la notizia della diffusione negli USA della app Facebook Study. La proposta di Facebook di “profilare” gli utenti USA (chiedendo di condividere informazioni su come usano le app), ma questa volta a pagamento. L’applicazione Study serve per controllare cosa gli utenti fanno con il proprio smartphone e in cambio ogni utente che aderisce verrà ricompensato. Ecco, probabilmente così è finalmente evidente per tutti: è proprio questo il VALORE (economico) dei DATI, collegato al consenso dell’utente chiamato ad essere consapevole del proprio diritto al controllo.

Il secondo capitolo del libro è riservato agli argomenti di cybersicurity e contiene una sorta di elenco di istruzioni per l’uso per muoversi in sicurezza su internet avendo consapevolezza dei rischi per i dati personali.

Gli smartphone, la posta elettronica, i social network, le varie modalità di messaggistica, il cloud computing, fanno parte del nostro modo di vivere e non possiamo, ma soprattutto non dobbiamo, farne a meno. E’ necessario, però, conoscere i rischi e sapere come fare per proteggersi.

Questo messaggio emerge chiaramente nelle parole che vengono dedicate alla sfera di tutela da riservare ai minori. “L’obiettivo di proteggere i minori non dal mondo digitale, ma all’interno dello stesso. Sarebbe impensabile e comunque anacronistico escludere i minori dal mondo digitale nell’era in cui viviamo che è basata quasi completamente sull’utilizzo di internet e delle tecnologie. I ragazzi devono imparare a conoscere la realtà digitale e a loro va insegnato con quale approccio avvicinarsi a queste risorse.”.

Nel terzo capitolo vengono esaminate le nuove frontiere tecnologiche (blockchain, big data, intelligenza artificiale, droni, robotica), che richiedono necessaria consapevolezza anche al fine di un corretto approccio etico al tema.

Ad esempio il mondo IoT (Internet of Thing) dove la comodità o praticità del servizio ricevuto mette in ombra le domande sul trattamento dei dati personali. E’ pur vero che “sono sempre le azioni dell’utente attraverso cui si autorizza o non l’accesso a determinate informazioni e la comunicazione delle stesse” ma quanto è realmente consapevole il consenso dell’utente?

L’INNOVAZIONE

L’Autore propone una chiave di lettura originale e innovativa del complesso contesto normativo, indicandola direttamente nel titolo dell’opera.

Sui piatti della bilancia ci sono due valori fondamentali: da un lato, la dignità dell’uomo e dall’altro, la tecnologia senza frontiere. Etica e Consapevolezza sono gli elementi essenziali per un corretto equilibrio.

  1. Awareness raising è il must: “la sensibilizzazione sui temi che riguardano la persona e conseguentemente la protezione dei dati personali e della privacy”
  2. ETICA è la parola d’ordine non solo con il preciso intento di prospettare alcune chiavi di lettura etiche delle norme del GDPR, ma anche per creare una coscienza etica.

Nei paragrafi finali dedicati all’analisi ragionata del tema dell’Intelligenza artificiale, l’Autore ricorda il momento in cui ha iniziato “ad approfondire l’impatto e l’incidenza della ia e della robotica su privacy e protezione dei dati personali, focalizzando l’attenzione sull’etica e in particolare sulla identificazione di un approccio etico”(…) in considerazione dell’alto valore dei diritti fondamentali contenuti nella Carta europea.

Il ragionamento viene quindi portato sino alla affermazione conclusiva per cui “Non è necessaria soltanto l’attività di sensibilizzazione al tema dell’etica ma ancor più l’acquisizione di una concreta consapevolezza dell’etica che deve diventare una reale “coscienza etica”. Una coscienza etica implica il rispetto della legge sulla protezione dei dati personali (gdpr e codice privacy), ma potrebbe non essere vero il contrario, ossia rispettare la legge non significa necessariamente avere una “coscienza etica”.

“Il tema è complesso, ma non è un percorso impossibile; la primazia dell’uomo sulle macchine consente di approfondire il tema dell’etica senza lasciare che le persone siano ridotte a meri dati, a bit, oggetto di elaborazioni algoritmiche e dati in pasto ai sistemi di intelligenza artificiale.”

In conclusione, la lettura del libro di Nicola Fabiano regala l’opportunità di guardare il complesso mondo in cui viviamo con occhi consapevoli. Come ricorda una delle frasi più citate che girano sul web *È la luce della consapevolezza che rende le cose preziose e straordinarie. E allora le piccole cose non sono più piccole*.

Last but no least

Edito da GoWare l’altra editoria, nella collana TECNOLOGIA, il libro esiste in versione tradizionale per gli amanti della carta, ma anche ebook, decisamente easy, anche per la consultazione di tutti i documenti richiamati nel testo e immediatamente accessibile on line. Il libro assicura una prezioso patrimonio di documentazione e una imponente bibliografia normativa.

La TECNOLOGIA, proprio come “il trattamento dei dati personali”, è “al servizio dell’uomo” (come affermato nel Considerando n. 4 GDPR 679/16)

E’ una opportunità da non perdere, in modo consapevole.

PRIVACY : CHE COSA E’ IMPORTANTE SAPERE

L’incontro voluto dall’Istituto Tecnico Industriale Angioy – SERALE – Corso d’istruzione per Adulti, dal titolo Privacy: che cosa è importante sapere, è rivolto a tutti noi, perché “ I DATI SIAMO NOI”.  L’ingresso è libero e gratuito.

Si tratta di una iniziativa per creare una cultura della “protezione dei dati personali” e sviluppare in ogni persona la consapevolezza del valore dei propri dati.

L’avv. Antonietta Confalonieri (DATA PROTECTION OFFICER, con certificazione UNI 11697) offrirà una serie di informazione utili ad ogni singola persona, in modo da conoscere i propri diritti, muoversi nel mondo -anche digitale – con consapevolezza sapendo come gestire i rischi e mantenere il controllo sull’uso della propria “identità”. Sarà un invito ad acquisire nuove abitudini, riflettendo su “che cosa è importante sapere” per avere la libertà di rendere “pubblica” la propria vita [scelte, opinioni, preferenze, abitudini, lavoro, numeri identificativi di ogni situazione (auto-conto corrente- telefono-casa-assicurazione-sanità), immagini, voce, viso] senza che vi sia un uso scorretto di queste informazioni, o una monetizzazione, vale a dire che se ne faccia mercato, magari provocando danni di vario genere.

L’incontro nell’Istituto Angioy è stato organizzato in coincidenza con la data del 25 maggio, giorno che segna l’inizio delle nuove regole, imposte con il Regolamento Europeo 679/16 e completate con la modifica del “Codice privacy” D.l.gs. 196/03 effettuata dal legislatore italiano nella scorsa estate.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale perché si passa dal concetto di “riservatezza” a quello di “protezione” con conseguente controllo sul dato. “La protezione dei dati personali è un diritto di libertà”, è lo slogan scelto dal GARANTE PRIVACY.

Il c.d. GDPR 679/16 ha introdotto importanti novità a difesa della privacy: più trasparenza sull’uso dei dati personali, nuovi diritti per le persone, maggiori responsabilità per imprese, enti e Pubblica Amministrazione, sanzioni severe per chi non rispetta le regole, anche fuori dai confini dell’Europa.

L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio 2019, ore 17.30 presso l’aula magna dell’ITI G.M. ANGIOY, a Sassari.

Il D.S. Prof. Luciano Sanna introdurrà l’incontro che verrà moderato dal Prof. Francesco Viglietti.

La CEDU garantisce diritti effettivi e non teorici

L’effettività della difesa nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Sintesi estratta dalla monografia
EUROPA E GIUSTO PROCESSO. ISTRUZIONE PER L’USO

Da tempo nel panorama europeo si tende a richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire che la difesa sia svolta in modo effettivo, con professionalità e competenza, ritenendo perciò che gli Stati membri debbano prevedere un sistema di controllo, soprattutto in virtù del fatto che l’accusato non sempre è in grado di valutare l’effettività dell’assistenza prestata dal legale in suo favore.

Il tema rappresenta il nucleo di importanti affermazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo. Dall’interpretazione del testo della Convenzione, che impone di assicurare non solo la nomina, ma anche l’assistenza di un difensore, i giudici d’oltralpe sono arrivati alla conclusione che deve essere garantito il diritto ad una difesa effettiva e concreta, sia essa di fiducia o d’ufficio. Da qui, la constatazione di violazioni dell’art. 6 CEDU in situazioni nelle quali l’assistenza difensiva era stata puramente formale.

L’ermeneutica della Corte dei diritti dell’uomo è arrivata persino a porre la censura sulla mancata adozione da parte degli organi giudiziari di misure che assicurino l’effettività della difesa ([1]), fermo restando che le scelte di coscienza nella conduzione della difesa rimangono monopolio del soggetto che esercita la libera professione ([2]).

In effetti, la Corte ha ritenuto che “come regola generale gli atti o le decisioni del difensore dell’accusato non potrebbero impegnare la Responsabilità dello Stato” giacché “data l’indipendenza del foro, la conduzione della difesa spetta per l’essenziale all’interessato e ai suoi rappresentanti”, gli Stati sarebbero obbligati ad occuparsene soltanto in caso di “carenza manifesta o sufficientemente segnalata alla loro attenzione” ([3]).

Con riferimento all’ordinamento italiano, la Corte Europea ha ripetutamente evidenziato ([4])la carenza di un meccanismo che consenta di assicurare in concreto la garanzia che il difensore svolga diligentemente il suo patrocinio. In questa prospettiva, nel c.d. caso Sannino ([5]), la Corte ha censurato il comportamento della Autorità giudiziaria italiana che ha provveduto alla continua sostituzione del difensore d’ufficio di volta in volta assente, con un atto formalmente corretto, ma in sostanza inidoneo a garantire continuità ed effettività nella difesa dell’imputato.

Insomma, come è noto la difesa, più che un diritto della parte privata è una condizione di regolarità del processo; un onere di vigilanza incombe, quindi, sulla Autorità giudiziaria procedente.

Il concetto di effettività ed incisività della difesa trova un prezioso supporto nel riconoscimento formale del diritto di fruire del tempo e delle facilitazioni indispensabili per il suo esercizio.

Fermo restando quanto stabilito nella Convenzione ([6]), appare significativa la scelta del legislatore italiano che nel redigere l’art. 111 Cost., al 3° comma, ha preferito utilizzare la formula «condizioni» piuttosto che il termine «facilitazioni». “D’altronde, nella sua versione inglese «facilities» la clausola in esame suggerisce piuttosto una prospettiva polarizzata sui servizi e sulle attrezzature di supporto all’esercizio del diritto di difesa”. L’affermazione di principio appare strettamente connessa ad altri aspetti sostanziali insiti nel complesso delle garanzie difensive risultanti dall’art. 6 § 3 CEDU, anche in coordinamento con il più generale principio di fairness o équité delle procedure espresso dal § 1.

Tale diritto funge da corollario in una serie di situazioni che vanno dal diritto dell’accusato alla conoscenza dell’accusa sino alla tutela della sua sfera di libertà durante i colloqui difensivi; ed ancora, dalla qualità delle prestazioni del difensore d’ ufficio alla comunicazione degli elementi probatori in possesso dell’accusa.

Il concetto di tempo a disposizione per esigenze difensive impone la ricerca di un equilibrio con il principio di durata ragionevole della procedura. Tra i parametri di valutazione circa la ragionevolezza o meno dei tempi processuali compare, in effetti, la condotta dell’accusato, per cui ogni azione ha la sua portata, persino quella finalizzata ad ottenere un rinvio dell’udienza in ragione dei termini a difesa ([7]) oppure per un legittimo impedimento che impedisca la partecipazione dell’interessato ([8]). Il bilanciamento tra le due diverse esigenze deve garantire all’accusato la preparazione della sua difesa senza per questo protrarre la durata del processo oltre il necessario. La quantificazione dei termini difensivi va così rapportata al caso concreto, prescindendo da indicazioni e da calcoli meramente astratti. La Corte dei diritti dell’uomo ha qui inquadrato anche il tema della discovery nella prospettiva della parità delle armi. La Pubblica Accusa, infatti, deve porre a disposizione dell’accusato e del suo rappresentante ogni risultanza investigativa, con un congruo anticipo per consentirgli una adeguata preparazione della difesa ([9]). Fermo restando che l’obbligo di discovery non si estende a quanto sia inutilizzabile ai fini di prova ([10]) ovvero a quanto è funzionale ad un effetto sorpresa (come ad esempio le intercettazioni di comunicazioni o i provvedimenti cautelari).

*Avv. Antonietta Confalonieri Consigliere Direttivo Camera Penale Enzo Tortora di Sassari

La sintesi è dedicata all’approfondimento dei temi dell’incontro Dalla verifica del Garante Privacy sulle nuove “regole deontologiche” alla quotidianità delle aule di giustizia, organizzato a Sassari per il “CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA PER L’AVVOCATO PENALISTA per la formazione ed aggiornamento professionale ai fini della abilitazione alla difesa d’ufficio


[1]) CourEDH, 9.6.1984 Goddi c. Italia, Sèrie A, Recueil n. 76, § 31. In precedenza, CourEDH, 13.5.1980, Artico c. Italia, Série A, Recueil A n. 37, §§ 33-36, con riferimento al caso di una udienza della Suprema Corte che si era svolta in assenza del difensore nonostante la richiesta dell’interessato di nominare un difensore d’ufficio in sostituzione di quello che aveva “previamente dichiarato di non avere tempo per partecipare alla discussione del ricorso”. L’indirizzo è rimasto costante sino alle decisioni più recenti, tra le altre v. CourEDH, 21.4.1998 Daud c. Portogallo, Serie A, Recueil; CourEDH, 27.04.2006, Sannino c. Italia.

[2]) Nella decisione Tripodi c. Italia (CourEDH, 22.02.1994, § 30) la Corte ha ritenuto di non “poter imputare alla Stato la responsabilità di una mancanza del difensore” di fiducia, il quale non aveva partecipato alla udienza di cassazione, pur avendo tempestivamente conosciuto le ragioni del suo impedimento

[3]) CourEDH, 23.02.1994, Stanford c. Regno Unito, Série A, 282-A, § 28

[4]) CourEDH, 9.6.1984 Goddi c. Italia, Sèrie A, Recueil n. 76; CourEDH, 13.5.1980, Artico c. Italia, Série A, Recueil A n. 37, § 33

[5]) CourEDH, 27.04.2006, Sannino c. Italia, volendo il testo in italiano è pubblicato in Cass. pen., 2006, 3024

[6]) Art. 6 CEDU, il § 3 lett. b) prevede il diritto dell’accusato di “disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa”

[7]) CourEDH, 28.06.1984, Campbell e Fell c. Regno Unito. Nella stessa ottica la Corte ha ritenuto che la data dell’udienza non possa essere anticipata senza darne comunicazione al difensore, altrimenti impedito di svolgere le proprie funzioni CourEDH, 19.02.1991, Alimena c. Italia, §§ 18-20

[8]) CourEDH, 25.4.1983, Pakelli c. Germania, Sèrie A, n. 64, dove la Corte ha ritenuto la legittimità dell’impedimento del difensore da riconoscere anche nelle ipotesi di astensione collettiva dalle udienze da parte degli avvocati

[9]) Rileva specialmente Il rapporto della Commissione, n. 8493, 1981, § 61 nel caso Jespers c. Belgio. Con attenzione al diritto del difensore v. CourEDH, 27.06.1968, Neumeister c. Austria, § 21.

[10]) CourEDH, 25.4.1983, Pakelli c. Germania, Sèrie A, n. 64, dove la Corte ha ritenuto la legittimità dell’impedimento del difensore da riconoscere anche nelle ipotesi di astensione collettiva dalle udienze da parte degli avvocati